Domenica, 05 Maggio 2024
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Tfs, il governo approva decreto

Le amministrazioni pubbliche, anche sulla scorta della circolare interpretativa Inpdap n. 17/2010, avevano considerato le modifiche normative della l. 122/2010 come relative al solo computo della buonuscita, senza che ciò incidesse sulla natura della prestazione o sul sistema di finanziamento, continuando così ad applicare la trattenuta del 2,5%, alla voce “opera di previdenza”.

La Corte costituzionale ha in un primo tempo ribaltato tale interpretazione dichiarando illegittimo il prelievo a carico del dipendente e aperto le porte alle azioni legali da parte dei lavoratori.

Tuttavia - in considerazione del fatto che l’applicazione della sentenza avrebbe finito per gravare interamente sul bilancio dello Stato, non solo per quanto attiene alla sospensione delle trattenute ma, anche per la restituzione delle quote già effettuate – il Governo, con il decreto legge in pubblicazione, dispone l’abrogazione dell’art. 12, comma 10 della legge n. 122/10 e ripristina le modalità di calcolo previste dalla normativa previgente (TFS).

L’INPS dovrà dunque procedere al ricalcolo dei trattamenti di fine servizio già liquidati in pro quota applicando l’art. 12, comma 10 della l.122/2010: per il periodo successivo al 1° gennaio 2011 il conteggio dovrà seguire le modalità precedenti.La riliquidazione avverrà d’ufficio entro un anno dall’entrata in vigore del decreto; mentre, in ogni caso, le amministrazioni non potranno provvedere nei confronti del dipendente al recupero delle eventuali somme già erogate in eccesso.

Altro effetto del decreto è che i procedimenti in corso avviati dai lavoratori per ottenere la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5%, si estinguono di diritto, tranne nel caso in cui siano state emesse sentenze passate in giudicato.

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