Venerdì, 26 Aprile 2024

Rischio radiologico: due sentenze danno ragione alla Cisl

  • La giurisprudenza di questi anni ha ampiamente confermato che rischi di esposizione eguali non possono che essere indennizzati allo stesso modo.

  • Tutto il personale che abitualmente svolge il proprio lavoro in zona controllata, pertanto classificato in categoria B, ha diritto ai benefici derivanti dal rischio radiologico: ferie aggiuntive ed indennità.

  • L’individuazione del personale, è pertanto la corresponsione dell’indennità di 103,29 euro, è fatto dalla commissione di cui all’art. 58 del DPR 270 del 1987, come modificato dall’art.54 del DPR 348 del 1990 "in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente" ove abbiano svolto con continuità mansioni che comportano l'esposizione abituale alle radiazioni ionizzanti.

  • L’art.5 del CCNL 2001/2002, al comma 3 prevede anche per il personale non medico o tecnico di radiologia, l’indennità di rischio radiologico, ed al comma 5, richiama per gli esiti dell’accertamento la commissione del DPR 270/1987, come modificato dal DPR 348/1990.

  • In particolare la Corte Costituzionale con le proprie sentenze, ha sempre affermato che la normativa in materia di rischio radiologico deve essere interpretata nel senso che “la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia ….. non è tale da escludere la presenza …. di posizioni individuabili pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere, previo accertamento della Commissione di cui all’art. 58 del D.P.R. 270/87 dell’indennità di rischio più elevata”; ciò anche in considerazione “della particolare natura dell’indennità di rischio radiologico, che non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione”.

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